
Il bambino autentico
07/07/2023C’è Codice e Codice – I° parte
21/08/2023Comunicato sulla proposta referendaria di modifiche al Codice Deontologico
Gentili colleghi,
sono passati tre mesi da quando vi abbiamo inviato il comunicato con le nostre riflessioni riguardo l’imminente cambiamento del nostro codice deontologico (vedi https://www.comitatonazionalepsicologi.it/comunicato-del- comitato-nazionale-psicologi-per-letica-la-deontologia-e-le-scienze-umane/ ).
Ad oggi, come saprete, la proposta di modifica ad opera della commissione deontologica del CNOP è stata varata ed è in attesa di essere sottoposta a votazione referendaria, prevista per il 21/25 settembre.
Come si presenta la proposta?
Solo nel giugno corrente, quando il CNOP ha reso pubblica la proposta di revisione del codice deontologico, abbiamo avuto effettivamente contezza delle modifiche che sono state approvate e saranno sottoposte a referendum.
A detta degli stessi promotori delle modifiche, oltre che di molti colleghi, si parla di modifiche blande e si osserva che “quasi nulla è cambiato”. Ma ne siamo proprio sicuri? A un attento raffronto tra vecchia e nuova versione emergono invece cambiamenti sostanziali, alla luce dei quali possiamo dire che le nostre previsioni non sono andate troppo lontane dal vero.
Guardiamo insieme le modifiche all’impianto generale del Codice:
1. I principi etici sono stati stralciati dal corpus degli articoli e raccolti a parte in una “premessa etica” astratta e generica, che non sarà soggetta a referendum. In tal modo si decontestualizza il fondamento etico della nostra deontologia e si depotenzia il Codice delle sue dimensioni fondanti l’agire pratico dello psicologo.
2. Riferimento alla “Scienza”. Nella premessa etica, che precede l’enunciazione assiomatica dei quattro principi su cui si fonderebbe l’intero impianto del Codice, si ripetono varie volte le parole che si riferiscono alla scienza: “ambito scientifico”, “conoscenze scientifiche specifiche” e “condivise e discusse dalla comunità scientifica internazionale”. Dunque il faro orientativo nella premessa etica, diremmo il fondamento dell’etica stessa, sarebbe la “Scienza”. Sappiamo tutti quale “Scienza” sia stata il riferimento delle nostre Istituzioni in epoca pandemica e non sono cambiati gli orientamenti della Sanità a questo riguardo. Nel convegno “Psiche e vita” degli Stati generali della psicologia https://www.youtube.com/live/EEQqQCKMWwE?feature=share (21-22/6/23) lo stesso Lazzari fa accenno rapidamente a un futuro “libro bianco” che indicherà quali saranno le linee guida scientifiche da seguire, che saranno anche assimilate alle buone prassi a cui sarà obbligatorio adeguarsi.
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Supervisione e formazione continua. Il CNOP si è progressivamente trasformato in un advisor di crediti ECM e di conseguenza notiamo un’impostazione sempre più orientata alla loro acquisizione forzata, alimentando così il mercato del credito formativo privato. Nel principio di “competenza” (non sottoposto a referendum perché parte della premessa etica) viene infatti sottolineata la necessità di svolgere “costante training”, “continuo aggiornamento scientifico”, “formazione costante” e infine “supervisione con colleghi esperti” a cui fare riferimento, cose tutte che ci obbligheranno ad un destino perenne di formazione e supervisione a pagamento.
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Prestazioni professionali o trattamenti sanitari? Nel nuovo codice, laddove prima si parlava di prestazioni professionali, ora si parla solo di “trattamenti sanitari”; questo avviene specificamente nei due articoli che regolano il consenso informato, e cioè il 24 e il 31. Da questa normativa vengono di fatto escluse tutte le prestazioni psicologiche che non possono definirsi sanitarie: psicologia del lavoro, formazione, psicologia scolastica, giuridica eccetera, ma per le quali il vecchio codice ribadiva necessario il consenso informato. A seguito di questo slittamento di definizione dell’intervento psicologico, le prestazioni non sanitarie sonosottratte al dovere di richiedere un consenso informato delle persone interessate; mentre gli interventi definiti come trattamenti sanitari ricadono in normative stringenti. Anche in relazione a questa tematica, dunque, sono state confermate le nostre previsioni di una progressiva riduzione della libertà di scelta e autodeterminazione delle persone adulte capaci (art. 24) e un’ulteriore limitazione della responsabilità genitoriale o tutoria nei confronti delle persone minorenni o incapaci (art. 31).
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Invii ad altri (art. 27). L’invio, dal vecchio al nuovo Codice, diviene un atto non più “se richiesto” ma “ove necessario”. Ci chiediamo se qui non si sollevi la questione dei limiti (tutti da definire) della professione psicologica versus quella psicoterapeutica, ipotesi rafforzata dalla sostituzione del termine “rapporto terapeutico” con “rapporto professionale”, e del termine cura con il termine “intervento psicologico”, con una direzione che potrebbe andare verso l’erosione degli ambiti e dei confini professionali degli psicologi non psicoterapeuti. Anche qui non ci eravamo sbagliati nel supporre una limitazione dell’autonomia professionale dello psicologo non psicoterapeuta.
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Linguaggio “inclusivo”. Tutto il codice ha subito un restyling “politically correct” che utilizza un linguaggio “inclusivo” relativamente alle differenze di genere. Le parole “sessuate” sono state declinate pedissequamente nei due generi, con in più un uso ridondante del termine “persona” considerato, evidentemente, più “neutro” di termini come soggetto, cliente o utente. In particolare nell’articolo 4, che attiene al principio del rispetto e della laicità, assistiamo alla scomparsa di parole come “religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità”. Al loro posto compaiono il “riconoscimento delle differenze individuali, di genere e culturali” e la promozione della “inclusività”.
Ci chiediamo quali siano state le motivazioni teoriche e metodologiche di tale modifica. A noi sembra che la genericità dei nuovi termini utilizzati, in nome di una ideologica inclusività, di fatto finisca con l’omettere e il negare differenze sostanziali da tutelare.
IN CONCLUSIONE
Cari colleghi, questa veloce disamina delle novità contenute nel nuovo codice non esaurisce tutti i cambiamenti e le loro implicazioni. Vogliamo dunque esortarvi ad una lettura attenta e critica delle modifiche referendarie proposte per il nostro Codice Deontologico. Infatti attraverso un sottile lavoro di cambiamenti, solo in apparenza lievi ed indolori, si è aperto in realtà un altro varco nella demolizione sistematica della nostra professione attraverso il suo progressivo asservimento alle logiche dominanti dei poteri nazionali e sovranazionali.
Ci sembra che il campo d’azione dello psicologo venga sempre più eroso e limitato nella sua libertà di esercizio ed autodirezione e sempre più di fatto esso venga coartato in ben precisi binari funzionali alle esigenze istituzionali. Un esempio lampante: rispetto ai trattamenti sanitari bisogna ora assumersi la responsabilità di richiedere al cliente il consenso informato, nonché illustrare le possibili conseguenze del rifiuto di esso. La libertà dei nostri utenti (e di noi con loro) subisce anche una limitazione nel dirittoall’autodeterminazione, un altro termine che è scomparso dal nuovo codice.
Confermata quindi la spinta alla burocratizzazione e normalizzazione del ruolo dello psicologo con delega, anche più massiccia in taluni momenti decisionali riguardanti soprattutto i minori, al giudice ed alle normative di riferimento.
Sebbene non ci sia stato un formale inasprimento delle sanzioni, si è però allargato il loro campo di applicazione, dal momento che risulta ridotto il margine di scelta e di azione dello psicologo, ampliando di fatto la sfera nella quale queste attività ricadranno tra le possibili violazioni deontologiche e di abuso della professione.
Noi del Comitato, come potete ripercorrere da tutte le testimonianze riportate sui nostri social, nel corso dell’ultimo anno e mezzo abbiamo cercato sempre una dialettica costruttiva con il CNOP, fino all’ultima richiesta - corroborata anche dalla solidarietà di moltissimi colleghi - di accesso agli atti in relazione alle modifiche del codice ed anche di conoscere anticipatamente le modalità che verranno messe in opera per il referendum on line.
Abbiamo ricevuto le solite risposte cortesi ma neganti e assolutamente elusive delle nostre richieste.
Noi non demordiamo dalla nostra battaglia nella tutela della professione che amiamo, con o senza l’attenzione del CNOP, nella speranza di fare anche un lavoro utile per la comunità tutta.
7 luglio 2023
Comitato Nazionale Psicologi per l’Etica, la Deontologia e le Scienze Umane